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GREEN PASS - DISPOSIZIONI GOVERNATIVE

In ottemperanza alle disposizioni governative di cui al decreto-legge in oggetto, a far data dal 6 agosto 2021 sarà obbligatorio consentire l’accesso ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e alle mostre esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con contestuale esibizione del documento di identità.
Sono esclusi dall’obbligo di essere muniti della certificazione verde COVID-19 i minori fino a 12 anni e i soggetti esenti con certificazione medica specifica, come precisato dall’articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
Per i visitatori provenienti da Paesi che non hanno adottato le certificazioni verdi COVID-19, è possibile accedere ai musei, agli altri istituti e luoghi della cultura e alle mostre previa esibizione di certificazione equipollente, che contenga gli stessi dati contenuti nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e che, in caso di vaccinazione, attesti l'utilizzo di uno dei vaccini la cui somministrazione è autorizzata in Italia) e di un documento di identità.
In caso di mancata esibizione della documentazione richiamata, non sarà possibile consentire l’accesso ai musei, agli altri istituti e luoghi della cultura e alle mostre ed il biglietto pre-acquistato non sarà rimborsato.